| La protezione
dellhandicap, per anni, è avvenuta attraverso provvedimenti rivolti alle singole
categorie. Nel 92 una legge-quadro ha ridefinito linsieme delle norme che
hanno, in seguito, trovato riscontro nelle politiche dellUnione. Nel
nostro Paese la tutela e lintegrazione sociale delle persone handicappate sono
disciplinate da unarticolata e complessa normativa, che definisce un quadro
sufficientemente compiuto di diritti di cittadinanza. Questa normativa si è sviluppata, a
partire dagli anni Sessanta, in risposta ai bisogni di assistenza delle persone disabili e
alle crescenti esigenze connesse alla loro partecipazione sociale.
Levoluzione legislativa in materia è stata a lungo
caratterizzata da unimpostazione settoriale, specifica e frammentaria, che ha
determinato difficoltà e limiti per la progressiva e completa attuazione. Per anni si è
operato con provvedimenti rivolti a singole categorie di disabili (ciechi, sordomuti,
invalidi civili) o considerando quasi esclusivamente alcuni settori di intervento
(assistenza, istruzione, lavoro, accessibilità), con la conseguente frammentazione delle
relative competenze istituzionali in materia.
Alla fine degli anni Ottanta si dispone di un ampio
assetto legislativo, che risulta però settoriale, disorganico e largamente inapplicato.
In questo periodo comincia a registrarsi anche una crescente e articolata normativa
regionale. Con il progressivo trasferimento di diverse competenze dallo Stato alle
autonomie locali, le legislazioni regionali si arricchiscono di normative
socio-assistenziali (leggi di riordino in materia di assistenza) e di provvedimenti che
riguardano la famiglia e i minori, ma anche di ulteriori disposizioni settoriali e di
dettaglio che concernono particolari esigenze dei disabili (diritto allo studio,
formazione professionale, eliminazione delle barriere architettoniche, mobilità).
La specificità delle norme, la carenza di adeguati strumenti applicativi e
la modesta responsabilizzazione degli organismi istituzionali competenti alla loro
osservanza sono alcune delle cause che in passato hanno limitato la piena fruizione dei
diritti civili progressivamente riconosciuti ai disabili.
Agli inizi degli anni Novanta, dopo un lungo e faticoso
iter, il Parlamento approva la Legge-quadro per lassistenza, lintegrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge 5.2.1992, n. 104). Con questo
importante provvedimento si completa il quadro dei diritti civili della persona disabile,
ponendola al centro nella sua globalità, indipendentemente dallo stato e dal tipo di
handicap in cui si trova, con un approccio innovativo che la considera nel suo sviluppo
unitario dalla nascita alla presenza in famiglia, nella scuola, nel lavoro e nel tempo
libero. Si sancisce il passaggio dallo stato assistenziale allo stato sociale,
predisponendo strumenti e condizioni per offrire risposte adeguate e mirate.
Contro lemarginazione
Oltre a ridefinire e regolamentare linsieme delle
norme per tutelare la dignità della persona handicappata, la Legge-quadro prevede il
coinvolgimento delle istituzioni sociali allinterno di una struttura integrata di
rapporti. Si insiste sulla necessità di rimuovere le situazioni invalidanti e di
predisporre interventi che evitino processi di emarginazione. Si chiarisce che la persona
con handicap è considerata tale quando la minorazione di cui è portatrice causa delle
difficoltà e può determinare processi di svantaggio sociale. Non si parla più di
"gravi", ma di persona con handicap in situazione di gravità, usando così
unespressione che indica una visione evolutiva, dinamica della condizione
psico-fisica e relazionale del disabile. Accanto alle disposizioni relative alla
prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e allassistenza, la Legge-quadro
individua interventi e servizi che assicurino lautonomia e lintegrazione
sociale (aiuto personale, centri socio-riabilitativi ed educativi diurni,
comunità-alloggio, case famiglia). Ai genitori e familiari che lavorano e convivono con
disabili vengono concesse specifiche agevolazioni (permessi giornalieri, permessi mensili,
possibilità di trasferirsi a sedi di lavoro più vicine al proprio domicilio).
A distanza di oltre sette anni dalla sua emanazione, la
completa applicazione incontra ancora difficoltà, in parte connesse alla carente azione
sinergica dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo e a vari livelli. Lassenza
di una legge di riordino dei servizi socio-assistenziali, con la conseguente carenza in
diverse regioni di strumenti normativi al riguardo, impedisce di collocare la legge 104/92
allinterno di un sistema in cui siano chiare le competenze e le responsabilità a
vari livelli istituzionali.
A livello regionale non si sono avuti orientamenti unitari
nelle scelte programmatiche e nelle attuazioni dei servizi, i quali in taluni casi si sono
strutturati secondo modelli territoriali particolari e diversificati. In diverse regioni
sono state promosse adeguate politiche sociali, che si sono tradotte
nellorganizzazione di interventi di sostegno alla famiglia e di reti di servizi; in
altre la disomogenea e carente produzione normativa ha rallentato la piena applicazione di
importanti disposizioni.

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Anche gli imprenditori troveranno utile
la lettura di questa ricerca sullevoluto Nordest. Lintegrazione
socio-lavorativa dei disabili
meritava la competenza degli autori Causin e De Pieri. |
Modifiche per
lautonomia
Lapplicazione della legge 104/92 ha incontrato
limiti notevoli soprattutto in riferimento allattuazione dei servizi assistenziali e
socio-riabilitativi in favore delle persone con handicap in situazione di gravità.
Queste sono state alcune motivazioni di fondo che hanno
portato alla promulgazione di una recente e importante legge di modifica: la n. 162 del
maggio 1998. Con questa normativa, per la prima volta, a distanza di anni, si apportano
sostanziali integrazioni alla Legge-quadro sullhandicap con lobiettivo di una
più efficace applicazione di importanti disposizioni.
Il provvedimento, con particolare riguardo alla situazione
delle persone con handicap in situazione di gravità, considera e indica forme di
assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, servizi di
accoglienza e di emergenza; prevede la promozione di iniziative innovative per estendere
la pratica di attività sportive, turistiche, ricreative e per migliorare lautonomia
e la mobilità.
A tal fine sono stati previsti contributi alle regioni,
nonché finanziamenti per progetti sperimentali di durata massima biennale, promossi dagli
enti locali anche con il coinvolgimento del privato-sociale.
I progetti possono riguardare: prestazioni e servizi
territoriali rivolti a persone con handicap grave, prive di sostegno familiare; iniziative
finalizzate a migliorare la pratica sportiva, il turismo e il tempo libero; modalità
innovative per migliorare la mobilità e i sistemi di trasporto. La legge 162/98 prevede
anche iniziative sperimentali per migliorare le modalità di accesso e la fruibilità dei mezzi
radiotelevisivi e di telecomunicazione, la promozione di indagini statistiche e
conoscitive sulle disabilità e dispone la convocazione, con scadenza triennale, di una
conferenza nazionale sulle politiche dellhandicap.
Questa significativa legge non costituisce lunica
novità del recente panorama legislativo. In precedenza sono state promulgate altre leggi
rivolte a problematiche connesse con la disabilità, fra le quali la 284/97 e, in
particolare, la 285/97 sullinfanzia.
Con la prima normativa, le regioni hanno avuto a
disposizione risorse economiche da impiegare in favore di persone cieche e pluriminorate
per interventi di prevenzione, di riabilitazione e di sostegno alla famiglia, nonché per
iniziative di supporto allintegrazione scolastica, allintegrazione lavorativa
e alla vita di relazione. Con lapplicazione della legge 285/97, gli enti locali
hanno avuto lopportunità di programmare e realizzare servizi integrati in favore
dei minori per offrire risposte concrete e mirate anche alle esigenze di bambini e
adolescenti in situazioni di handicap.
Questanno è arrivata al traguardo anche
lattesa riforma del collocamento obbligatorio, regolata finora da una normativa
emanata oltre trentanni fa. Con la promulgazione della legge n. 68, "Norme per
il diritto al lavoro dei disabili", del marzo scorso sono previsti in particolare
interventi e forme di sostegno per realizzare processi di inserimento lavorativo mirato.
Attualmente sono in corso di approvazione altri importanti provvedimenti, tra i quali
quello che riguarda listituzione della figura dellamministratore di sostegno,
nel quadro di una migliore tutela patrimoniale delle persone disabili, e quello
riguardante i congedi parentali, nellambito del quale sono previste sostanziali
modifiche per la fruizione delle agevolazioni di genitori lavoratori con figli disabili.
Le recenti disposizioni e le altre in corso di
approvazione sono segnali positivi che si collocano nel processo di riforma dello stato
sociale, il cui percorso prevede la promozione di altri interventi e in particolare la
riforma dellassistenza, attraverso la quale offrire risorse certe alle politiche
sociali, migliorare lesigibilità dei diritti di cittadinanza e assicurare
condizioni di pari opportunità.
In questo nuovo scenario le politiche per lhandicap,
in particolare a livello regionale, dovranno essere orientate sempre più alla completa
attuazione della normativa vigente e a collocare le tematiche della disabilità
nellambito della più vasta realtà del disagio sociale.
Al passo con lEuropa
Levoluzione della normativa italiana per la
promozione dei diritti e dellintegrazione delle persone disabili ha trovato pieno
riscontro e sostegno nelle politiche adottate dallUnione europea per migliorare la
condizione delle persone handicappate in ambito comunitario.
A partire dal 1981, con listituzione della divisione
"Azioni a favore degli handicappati", lUnione europea ha promosso diverse
iniziative finalizzate a perseguire obiettivi comuni in tutti gli Stati membri e a
sostenere scambi di esperienze tra le diverse realtà europee, nonché specifici
interventi con particolare riguardo alla formazione professionale e allinserimento
lavorativo dei disabili.
Gli organismi dellUe hanno approvato e promulgato
specifiche raccomandazioni e risoluzioni concernenti in particolare loccupazione e
lintegrazione nei sistemi scolastici normali delle persone disabili.
In attuazione di specifiche decisioni del Consiglio, sono
stati attuati diversi programmi comunitari che hanno permesso il confronto e lo scambio di
esperienze tra realtà italiane e di altri Paesi europei (come Helios), oppure hanno
favorito progetti di formazione e inserimento lavorativo (Horizon).
Di recente è stata promossa una specifica risoluzione
sulle condizioni di pari opportunità dei disabili che impegna tutti gli Stati membri ad
adottare politiche attive contro forme di discriminazioni nei confronti delle persone
disabili.
In riferimento alle politiche adottate dallUnione
europea, la legislazione italiana appare adeguata e per taluni aspetti innovativa. Le
problematiche maggiori che oggi si evidenziano non riguardano tanto la corrispondenza
delle leggi alle direttive comunitarie ma, come sopra accennato, alcune difficoltà
connesse alla loro piena attuazione.
A tal fine è importante che si continui ad operare e
collaborare anche in ambito europeo. Il continuo confronto e scambio di esperienze tra i
Paesi comunitari, oltre a consolidare i traguardi già raggiunti, potranno senzaltro
concorrere, sia in Italia che in altri Paesi europei, a migliorare le condizioni di
autonomia delle persone disabili e la loro piena partecipazione in ogni contesto della
vita sociale.
Danilo Massi |